Protezione delle persone LGBTQIA+
Numerosi Paesi e Territori nel mondo si sono mossi per disciplinare la responsabilità penale per reati commessi sulla base dell’orientamento sessuale, dell’identità o dell’espressione di genere, o delle caratteristiche sessuali della vittima (legislazione sui crimini d’odio), e al contempo per rendere reato l’incitamento all’odio, alla violenza o alla discriminazione sulla base delle stesse categorie di cui sopra.
Nel primo caso, un percorso che molti Stati hanno seguito è quello di emanare leggi autonome che criminalizzano l’inflizione di danni motivati dalle reali o presunte categorie sopra esposte. In alternativa, hanno introdotto disposizioni legali che conferiscono alle magistrature il potere di aumentare le pene quando l’autore ha commesso il reato spinto dalle stesse motivazioni; queste circostanze aggravanti possono quindi estendersi a specifiche tipologie di reati o applicarsi in generale a tutti i reati inclusi in un codice penale.
Nel secondo caso, quello contro l’incitamento all’odio, alla violenza o alla discriminazione, le leggi mirano a proibire i discorsi d’odio e le espressioni di intolleranza che hanno la capacità di incitare le persone a commettere violenza, o più in generale a proibire una vasta gamma di atteggiamenti denigratori.
Protezione contro i crimini d’odio
Nella visualizzazione sopra, si è scelto di ingrandire gli Stati e Territori più piccoli per facilitarne la visione, a scapito della loro esatta dimensione, forma e posizione.
Protezione contro l’incitamento all’odio, alla violenza o alla discriminazione
Nella visualizzazione sopra, si è scelto di ingrandire gli Stati e Territori più piccoli per facilitarne la visione, a scapito della loro esatta dimensione, forma e posizione.
Risaltano in Africa l’Angola e il Sudafrica, unici Stati membri dell’ONU africani a proibire l’incitamento all’odio e la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale delle vittime. In Sudafrica, inoltre, alcune corti hanno interpretato la formulazione vaga di “genere” tra le basi su cui è vietato discriminare come inclusiva dell’identità e dell’espressione di genere (quest’ultima solo in un caso), mentre quella di “sesso” include esplicitamente i casi di intersessualità.
Altri tipi di protezione
Diversi Paesi hanno inoltre incluso nelle loro Costituzioni nazionali disposizioni contro la discriminazione delle persone sulla base di una o più delle categorie sopra esposte, oppure hanno emanato leggi contro la discriminazione su queste basi nell’ambito della fornitura di beni e servizi, sanitario, educativo, di ricerca di alloggio , sul posto di lavoro o altro.